La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
FINALITA' E RISERVATEZZA DEI DATI
La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sui
rapporti di credito e di garanzia che le banche e gli intermediari finanziari intrattengono con la propria clientela. I dati in essa contenuti sono costantemente aggiornati e rappresentativi delle posizioni intrattenute dal soggetto segnalato con il sistema bancario. Gli intermediari comunicano
mensilmente a Banca d'Italia informazioni riguardanti i crediti vantati nei confronti dei propri clienti e Banca d'Italia restituisce, con la medesima periodicità, informazioni sull'esposizione complessiva verso l'intero sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
L'obiettivo che Banca d'Italia persegue è quello di:
- favorire la valutazione del merito creditizio della clientela;
- innalzare il livello di qualità del portafoglio crediti degli intermediari;
- contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità finanziaria del sistema creditizio;
- favorire l’accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitatamento.
I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato e sono coperti dal segreto d’ufficio ex art. 7 T.U.B. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito o con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria di garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. Gli intermediari partecipanti, in quanto tenuti a fornire i dati in base a un obbligo previsto per legge, e la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati della CR.
L'interessato, invece, può chiedere le informazioni registrate a proprio nome agli intermediari, che devono rendergli nota la sua posizione di rischio come ricevuta da Banca d'Italia. L'interessato può conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte da ogni singolo intermediario, presentando richiesta a Banca d'Italia.
I soggetti che possono fruire del servizio sono:
- le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità);
- le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi.
NORMATIVA
La Centrale dei Rischi è stata istituita con la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, adottata su proposta dell'Organo di Vigilanza, al fine di creare un sistema di centralizzazione dei rischi e consentire alle Banche di gestire razionalmente il cumulo degli affidamenti concessi da una pluralità di intermediari a un medesimo soggetto (pluriaffidamento). Successivamente il CICR, con delibera del 29 marzo 1994 (GU n. 91 del 20.4.1994), assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), è intervenuto per disciplinare nuovamente la materia dettando i principi fondamentali a cui il sistema di centralizzazione dei rischi deve attenersi.
La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 agosto 1995 (GU n. 200 del 28.8.1995), ha poi individuato le società finanziarie con obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi in quegli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, iscritti nell'albo e/o elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del TUB, che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009.
L'attività di finanziamento, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50% degli elementi all'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. A seguito della necessità di includere tra le misure di contenimento del rischio un sistema di rilevazione degli affidamenti di importo minore rispetto a quelli censiti originariamente da Banca d'Italia, il CICR, con delibera del 3 maggio 1999, ha istituito la Centrale Rischi di Importo Contenuto (CRIC), la cui gestione è stata assegnata, in via autonoma, alla Società Interbancaria per l'Automazione Spa (SIA Spa), anche in forza della delibera adottata dall'ABI il 17 febbraio 1999, che considerava tale soggetto privato come l'unico ente di emanazione bancaria/finanziaria in possesso dei requisiti idonei ad assicurare l'efficiente e sicuro svolgimento del servizio di rilevazione.
Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2008 n. 374, in vigore dal 1 gennaio 2009, sono state introdotte le seguenti importanti novità in tema di Centrale dei Rischi:
- revoca della succitata delibera del CICR riguardante l'istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto;
- revoca del relativo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione Spa;
- abbassamento della soglia di segnalazione da € 75.000 a € 30.000,00.
A completamento del quadro normativo disciplinante il funzionamento della Centrale dei Rischi concorrono le Istruzioni per gli Intermediari Creditizi adottate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti).
Attualmente la soglia di segnalazione è (18° aggiornamento Circolare 139):
- €30.000,00 per i crediti di crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato);
- €30.000,00 per il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario;
- €30.000,00 per il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari;
- €250,00 per il valore nominale delle posizioni in sofferenza al netto delle perdite;
- €30.000,00 per l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi;
- €30.000,00 per il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito;
- €0,00 per i crediti passati a perdita;
- €30.000,00 per il valore nominale dei crediti ceduti a terzi non in sofferenza
- €250,00 per il valore nominale dei crediti ceduti a terzi in sofferenza, al netto delle perdite.
AGGIORNAMENTO DAL 2010
Il 13° Aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139/1991, del 4 marzo 2010, ha introdotto importanti novità in tema di Centrale Rischi.
E' stato previsto l'obbligo degli intermediari di avvisare il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Tale segnalazione non vale come richiesta di consenso ma solo come avviso al cliente moroso.
E' stato introdotto, inoltre, l'obbligo di rettifica senza ritardo, da parte degli intermediari, delle segnalazioni relative a posizioni rischiose, qualora l'ordine sia impartito dall'Autorità Giudiziaria. Qualora l'ordine sia, invece, impartito dalla Banca d'Italia il termine massimo concesso è di tre giorni lavorativi, scaduto il quale, in caso d'inerzia dell'intermediario segnalante, scattano in automatico le sanzioni previste.
E' stato infine previsto l'obbligo per l'intermediario di segnalare i rapporti contestati presso le Autorità terze rispetto alle Parti (Autorità Giudiziaria, Arbitro Bancario Finanziario, Garante Privacy, Collegio Arbitrale etc.). Tale obbligo di segnalazione deve scattare dal momento in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio e deve terminare nel momento in cui si esprime l'Autorità adita.
Dal mese di dicembre 2010 si può richiedere la consegna della Centrale dei Rischi, nel nuovo formato PDF anziché TXT, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Centrale Rischi nel nuovo formato, oltre a essere di più facile lettura e comprensione, prevede nella parte iniziale il riporto di un prospetto sintetico delle posizioni di rischio dell'ultimo mese e si articola successivamente in tanti prospetti analitici mensili, per ogni singolo intermediario, quanti sono i mesi oggetto di rilevazione. Nel caso di rilevazioni inframensili (sofferenze) le stesse sono appostate a inizio dei singoli prospetti analitici.
AGGIORNAMENTO DAL 2015
A gennaio 2015 sono stati finalizzati i nuovi
Implementing Technical Standards (ITS) "On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of regulation (EU) No 575/2013". Tali adeguamenti normativi, pubblicati dall'EBA
1 e in corso di adozione da parte della Commissione Europea, hanno il fine di favorire la comparabilità in ambito comunitario in materia di misure di
forbearance e posizioni
non-performing. La
forbearance si concretizza in presenza di misure di sostegno e di tolleranza concesse a un cliente in difficoltà finanziaria e hanno la finalità di modificare termini e condizioni del finanziamento concesso a un cliente che si trovi in condizioni di non riuscire a rispettare quelli previsti dal contratto originario. La definizione, invece, di
performing e
non-performing exposure è riconducibile alle esposizioni in default ed
impaired, ovverosia di difficoltà o stress finanziario.
Al fine di ottenere un allineamento il più completo possibile con le nuove definizioni introdotte dall'ITS dell'EBA, in data 20 gennaio 2015 la divisione Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ha rese note le novità riguardanti gli impatti sulla Centrale dei Rischi, derivanti dal recepimento di tale normativa. In tale documento si precisa che:
- la nozione di "incaglio" è abolita e sostituita dalla qualifica di "inadempienze probabili";
- la qualifica di "credito ristrutturato" rilevata nella variabile di classificazione "stato del rapporto" viene eliminata.
In altre parole, si introduce una nuova articolazione di attività deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le esposizioni ristrutturate rappresentano un dettaglio di tali categorie, pertanto, esse vanno riclassificate nell'ambito delle altre qualifiche previste per la variabile "stato del rapporto", ove non ricorrano i requisiti per appostare a sofferenza il soggetto a cui fa capo il credito ristrutturato.
1EBA European Banking Authority, istituita il 24 novembre 2010 con Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento Europeo, il cui compito è, a partire dal 1 gennaio 2011, di sorvegliare il mercato bancario europeo, garantendo l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, l'obiettivo dell'EBA è di contribuire alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso regole di vigilanza efficaci e uniformi, rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza bancaria, assicurare che i rischi siano adeguatamente regolamentati e monitorati.
AGGIORNAMENTO DAL 2016
Il 15° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139/1991, del 30 giugno 2016, ha realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale Rischi e ha operato una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare.
Sono confluite nella disciplina le disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 con particolare riferimento all'identificazione degli intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.
Inoltre, sono state inserite nella Circolare le istruzioni per la segnalazione mensile e inframensile dei crediti passati a perdita e delle operazioni di cessione tra intermediari. Tali novità segnaletiche decorrono dalla rilevazione riferita al mese di gennaio 2017. In particolare esse riguardano:
- Le modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (ricessioni).
- L'introduzione di una specifica evidenza delle perdite derivanti da cessione.
- I casi in cui è dovuta la segnalazione inframensile di sofferenza o della relativa estinzione.
- I casi in cui è dovuta la segnalazione delle perdite su crediti a sofferenza.
Ancora, sono state fornite alcune precisazioni in materia di altre operazioni e, in particolare:
- Sono chiarite le modalità segnaletiche relative ad alcune operazioni particolari (maturity factoring, operazioni di apertura di credito documentario all'importazione, crediti contestati).
- Sono precisati gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari partecipanti, anche in caso di outsourcing delle attività di produzione delle segnalazioni e della lavorazione dei flussi di ritorno. Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione non sono esonerati dalle loro responsabilità e devono presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo.
- In merito ai rapporti con la clientela, è prevista la possibilità che la comunicazione preventiva destinata al cliente consumatore ex art. 125 TUB, volta a garantire la trasparenza nel rapporto, sia inviata anche tramite mezzi elettronici o telematici. Tale comunicazione, tuttavia, non può essere utilizzata per sollecitare il debitore all'adempimento.
- È reso sanzionabile il comportamento degli intermediari che, invece di utilizzare i servizi messi a disposizione della CR, richiedono il prospetto dei dati CR alla clientela al fine di valutarne il merito creditizio.
- È stato aggiornato il prospetto di raccordo per recepire le modifiche intervenute nelle segnalazioni di Vigilanza.
Infine, nell'ambito dei rapporti di collaborazione ex art. 7 TUB, è previsto che le informazioni raccolte dalla CR siano comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea e degli Stai extracomunitari. Le informazioni raccolte possono così essere utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie degli Stati per il monitoraggio periodico del rischio di credito della clientela e ai fini della valutazione del merito creditizio della clientela potenziale, nel rispetto del principio di equivalenza degli obblighi di riservatezza. A tal proposito, la CR italiana aderisce al
Memorandum of understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions, tramite cui i Paesi aderenti hanno convenuto di scambiarsi le informazioni di cui ciascuna Centrale Rischi dispone, anche se non omogenee.
Gli scambi si fondano sul principio di reciprocità e sono di due tipologie:
- regular exchange, ovverosia uno scambio di dati su base periodica;
- ad hoc requests, ovverosia uno scambio di dati a seguito di apposite richieste.
Le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevate dalla CR italiana che già oggi vengono restituite ai soggetti partecipanti sono, quindi, arricchite e integrate con le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalle altre CR.
AGGIORNAMENTO DAL 2018
E’ consentito alle banche e agli intermediari finanziari che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 TUB e che partecipano al servizio centralizzato dei Rischi, di accedere al “servizio di prima informazione” anche per la valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse da tali fondi, purché attestino in una specifica relazione il possesso di adeguati requisiti e presidi organizzativi, procedurali e informatici in grado di garantire la separatezza tra la gestione del fondo pubblico e l’ordinaria attività creditizia.
Inoltre, è recepita la comunicazione di settembre 2018 in merito all’interruzione dello scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee previsto dal Memorandum of Understanding del 2010. Tale interruzione è dovuta all’avvio della rilevazione AnaCredit sulla quale sono in corso i lavori per definire un nuovo meccanismo di scambio di dati che in prospettiva renderà gli attuali “flussi di ritorno e prime informazioni europee” una inutile duplicazione di flussi informativi, oltre che all’impossibilità tecnica manifestata da alcune banche centrali di continuare a partecipare allo scambio in seguito all’avvio della rilevazione AnaCredit.
AGGIORNAMENTO DAL 2020
Il 19° Aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139/1991, del 7 febbraio 2020, ha introdotto delle modifiche al paragrafo relativo all’accesso ai dati contenuti nella Centrale dei rischi da parte delle persone giuridiche.
È previsto che le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengano evase dalla Banca d’Italia entro il termine di 30 giorni, ad eccezione di quelle presentate tramite un soggetto delegato o rappresentante volontario, per le quali la Banca d’Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante entro il termine di 90 giorni. Tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.
Tale modifica è entrata in vigore a partire dal 1° marzo 2020.
INTERMEDIARI PARTECIPANTI
Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:
- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB (banche italiane e filiali di banche comunitarie ad extracomunitarie stabilite nel territorio italiano);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- le società per la cartolarizzazione dei crediti (Special Purpose Vehicle) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (Società di Covered Bond) di cui alla legge n. 130 del 30/04/1999 (art. 23);
- gli Organismi i Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti.
Gli OICR segnalano solo i crediti di cui sono divenuti titolari successivamente all'introduzione dell'obbligo di partecipazione alla Centrale dei Rischi (obbligo decorrente da aprile 2015).
Gli intermediari finanziari di cui al punto b) possono avanzare richiesta di esonero dall'obbligo di partecipazione al servizio se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile in CR è pari o inferiore al 20% dei finanziamenti da loro concessi.
Il corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul senso di
responsabilità e sullo spirito di
collaborazione degli intermediari partecipanti. Essi sono i soli in grado di garantire l'affidabilità, l'accuratezza e la completezza dei dati segnalati e devono, inoltre, assicurare la necessaria coerenza degli stessi con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale. Al fine di evitare negative conseguenze che si verificherebbero in capo al soggetto censito a seguito di una erronea segnalazione dei dati, i soggetti segnalanti hanno l'obbligo di verificare continuamente le segnalazioni trasmesse e di rettificare senza ritardo le segnalazioni errate o incomplete. Ove l'ordine di correzione o cancellazione sia impartito da Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere alla rettifica o cancellazione entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, e qualora questi non vi provveda, essa stessa interviene di sua iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del suddetto termine, avviando nel contempo la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del TUB nei confronti dell'intermediario segnalante. Gli intermediari devono provvedere alla cancellazione o rettifica della posizione segnalata erroneamente senza ritardo qualora l'ordine sia impartito dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di provvedimenti, ancorché suscettibili di impugnazione, a meno che non ne sia stata disposta la sospensione.
CODIFICA DEI SOGGETTI CENSITI
Il servizio della Centrale dei Rischi consente di:
- codificare i soggetti censiti intestatari di posizioni di rischio e identificati in modo univoco tramite un codice censito utilizzato per lo scambio di informazioni;
- rilevare mensilmente le posizioni di rischio di ciascun cliente, riferita all'ultimo giorno di ogni mese;
- rilevare le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto censito, evidenziando un cambiamento di status, nel momento stesso in cui si verifica.
Il codice censito è inoltre assegnato dalla Centrale Rischi anche alle
coobbligazioni, ovverosia le relazioni giuridiche fra più soggetti solidamente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari, in particolare:
- le cointestazioni;
- le società di fatto;
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice e per azioni, limitatamente ai soci accomandatari.
La Centrale dei Rischi rileva anche i collegamenti del soggetto censito, ovverosia le situazioni giuridiche che creano dei legami tra più soggetti censiti come quelli intercorrenti tra:
- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto affidato dall'intermediario stesso, il cui debito risulta assicurato da queste garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nelle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione del credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di crediti effettuate da intermediari segnalanti a soggetti terzi.
FUNZIONAMENTO
Gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare
mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia in essere con i propri clienti. Le segnalazioni sono una "fotografia" della situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese di riferimento e debbono essere inviate a Banca d'Italia
entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
L'obbligo di segnalazione dell'intera posizione del cliente sussiste solo se, a fine mese, sono superate le seguenti soglie:
- €30.000,00 per i crediti di crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato);
- €30.000,00 per il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario;
- €30.000,00 per il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari;
- €250,00 per il valore nominale delle posizioni in sofferenza al netto delle perdite;
- €30.000,00 per l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi;
- €30.000,00 per il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito;
- €0,00 per i crediti passati a perdita;
- €30.000,00 per il valore nominale dei crediti ceduti a terzi non in sofferenza
- €250,00 per il valore nominale dei crediti ceduti a terzi in sofferenza, al netto delle perdite.
Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative (
inframensili) sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni hanno una valenza limitata nel tempo e vengono restituite ai partecipanti fino al termine della rilevazione mensile relativa al mese in cui si è verificato l'evento. Esse riguardano i cambiamenti di stato nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi a finanziamenti a scadenza prefissata e i rientri da sconfinamenti persistenti.
INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERMEDIARI
La Centrale dei Rischi fornisce mensilmente agli intermediari partecipanti un
flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni sulle posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro co-obbligati. In particolare, per ciascun soggetto segnalato, aggrega le segnalazioni inviate con cadenza mensile dai singoli intermediari, provvedendo a calcolare la posizione complessiva del singolo soggetto nei confronti dell'intero sistema creditizio e finanziario, non riportando quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti, dettaglio che, invece, si ottiene quando è il soggetto segnalato a richiedere direttamente alla Banca d'Italia la propria Centrale Rischi. L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico.
Il flusso di ritorno contiene, inoltre, ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, ad esempio, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero di intermediari segnalanti, il numero di richiesta di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e giustificate dall'avvio di un'istruttoria preventiva all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia, le regolarizzazioni e i rientri.
Il flusso di ritorno non riporta:
- la classificazione a "inadempienze probabili" rilevata nella variabile di classificazione "stato del rapporto";
- l'informazione relativa al deterioramento del credito, rilevata nella variabile di classificazione "qualità del credito";
- l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, rilevata nella variabile "censito collegato" della categoria di censimento "crediti ceduti a terzi";
- l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente. In particolare, viene distinta solo la rete italiana da quella estera nella variabile di classificazione "localizzazione".
Gli intermediari, oltre alle informazioni mensili sulla posizione dei propri clienti, possono richiedere alla Centrale Rischi informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate con finalità connesse all'assunzione di un rischio di credito e alla valutazione del merito creditizio della clientela effettiva e potenziale. Le richieste possono quindi riguardare soggetti che si sono rivolti all'intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia ed eventuali co-obbligati, o soggetti che non raggiungono le soglie di segnalazione della Centrale Rischi, pur essendo clienti dell'intermediario.
In qualunque momento l'intermediario può accedere alle informazioni d'interesse avanzando richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento a una o più rilevazioni relative ai 24 o 36 mesi antecedenti (
servizio di prima informazione) o può chiedere di ricevere informazioni su un insieme di nominativi relative all'ultima rilevazione, in concomitanza con il flusso di ritorno (
servizio di informazione periodico). A fronte di tali richieste gli intermediari versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.
CENSIMENTO DEI RISCHI
Oggetto di segnalazione in Centrale Rischi sono i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari, i derivati finanziari e altre informazioni utili ai fini della gestione del rischio di credito.
In occasione di ogni rilevazione deve essere segnalata la situazione del singolo soggetto così come risulta l'
ultimo giorno del mese di riferimento. Per ogni cliente è effettuata una sola segnalazione nella quale confluiscono tutte le posizioni di rischio in essere. Gli intestatari delle segnalazioni possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche, le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute le cointestazioni e i fondi comuni di investimento.
Le segnalazioni delle posizioni individuali di rischio sono comunicate sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque
sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari e sezione informativa. Nell'ambito delle rispettive sezioni, i rapporti in essere devono essere ricondotti alle pertinenti
categorie di censimento. Le posizioni di rischio sono poi ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori (
variabili di classificazione) atti a fornire una descrizione più approfondita delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere, mentre le
classi di dati riportano gli importi relativi alle singole operazioni.
Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di
euro, pertanto, gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio vigente alla data di riferimento della segnalazione.
Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- accordato o l'utilizzato totale dei crediti per cassa e firma ≥ € 30.000;
- valore delle garanzie ricevute dall'intermediario ≥ € 30.000;
- fair value dei derivati finanziari ≥ € 30.000;
- valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro-soluto, cessione del credito ≥ € 30.000;
- valore nominale dei crediti ceduti a terzi (non in sofferenza) da parte dell'intermediario che effettua la segnalazione ≥ € 30.000;
- intera posizione del soggetto censito è a sofferenza ≥ € 250;
- cessione a terzi di crediti in sofferenza da parte dell'intermediario che effettua la segnalazione ≥ € 250;
- passaggio a perdita di crediti in sofferenza ≥ € 250.
Ai fini del calcolo dei limiti di censimento giova ricordare che gli intermediari, con riferimento al medesimo cliente, devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale ed estera.